La nascita del Difensore Civico viene fatta risalire agli inizi del 1800 in Svezia, ove l'Ombusdman (che significa letteralmente "colui che fa da tramite" tra Stato e cittadini) funge da organismo di controllo parlamentare sull'attività del governo . Successivamente si sviluppa come strumento di "difesa " dei cittadini verso i comportamenti vessatori della Pubblica Amministrazione, come organo preposto alla cura dei danni causati ai cittadini dai casi di "mala amministrazione". E' in questa veste che la nuova figura viene esportata e si diffonde nel resto dei paesi europei. Alcuni autori fanno risalire le origini del Difensore Civico in epoche ancora più remote: già prima nel IV secolo d.C. esisteva il defensor civitatis, una sorta di avvocato d'ufficio, il cui compito era appunto quello di fornire un'assistenza ai più poveri contro le vessazioni del potere locale e statale. Per quanto riguarda lo sviluppo in Italia è verso la metà degli anni '60 che si iniziò a prendere in considerazione la possibilità di introdurre nell'ordinamento legislativo italiano una figura simile a quella prevista in Svezia . Ma è solo negli anni '70 in un clima che poneva i cittadini in completa sudditanza verso l'incontrastata autorità della Pubblica Amministrazione che si affermò definitivamente questa figura in concomitanza con l'approvazione degli statuti delle Regioni ordinarie. I primi statuti che introdussero la figura del Difensore Civico furono quelli della Toscana, della Liguria e del Lazio, che vennero in breve tempo seguite dalle altre regioni ordinarie e da quelle a statuto speciale. Collocato nell'ambito del titolo sulla partecipazione procedimentale il Difensore Civico viene ampiamente previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, che dà agli enti territoriali minori (province, comuni) la facoltà di eleggere un Difensore civico e l'onere di precisarne le funzioni e i metodi d'azione nei propri statuti e regolamenti. Si legge all'art. 8: "Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale e provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i messi del Difensore Civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale e provinciale". La disposizione legislativa, in quanto norma di principio in materia di ordinamento degli enti locali, si limita a definire soltanto il contenuto principale delle funzioni attribuite al Difensore Civico, rimandando all'autonomia statutaria la disciplina puntuale relativa alle prerogative di tale organo ed ai mezzi a sua disposizione, nonché quella relativa alla sua elezione e ai rapporti con il consiglio comunale e provinciale. La legislazione nazionale successiva alla Legge 142/90 ha progressivamente arricchito di contenuti l'istituto del Difensore Civico, attribuendogli ulteriori funzioni e compiti. L'Italia non ha ancora ad oggi istituito a livello nazionale il Difensore Civico.
Attività del Difensore Civico
Attualmente il Difensore Civico espleta due funzioni differenti, ma non incompatibili tra di loro:
- difensore dei cittadini da un lato, assistendoli ed aiutandoli nei difficili rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- garante del buon andamento, efficienza, ed imparzialità della Pubblica Amministrazione (favorendo indirettamente la trasparenza e speditezza del procedimento).
Il Difensore Civico viene nominato dal Consiglio dell'Ente o dall'Ufficio di Presidenza e rimane in carica tra i 3 e 5 anni; può essere rieletto ( anche se un limitato numero di volte) e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale esercitando le sue funzioni in piena indipendenza. Ha il compito di favorire e comunque conciliare i rapporti fra cittadini e Amministrazione, assicurando il rispetto dei diritti e la tutela delle posizioni soggettive dei legittimati, tutelandoli attraverso il regolare controllo dello svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione.
Tutti i cittadini possono adire il Difensore Civico compresi i comitati , le associazioni, gli stranieri e apolidi che risiedono nel comune o con istanza verbale presso gli uffici del Difensore , oppure tramite appositi moduli rinvenibili sempre presso gli uffici o ancora con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'istanza non interrompe né sospende i termini di impugnazione degli atti, né i termini per sporgere querela.
Il Difensore Civico dopo aver preso atto del reclamo del cittadino, esamina l'istanza accertando l'ammissibilità della stessa. Il reclamo ha natura giuridica di "richiesta di riesame" inoltrata all'organo dell'amministrazione che ha emesso il provvedimento contestato. Qualora l'istanza sia ricevibile il Difensore Civico procede avviando una istruttoria, chiedendo, per iscritto o verbalmente, notizie sulle pratiche e la documentazione oggetto del reclamo, ottenendone altresì copia non operando nei suoi confronti il segreto d'Ufficio.
Il servizio è gratuito.
Il Difensore Civico non è un magistrato: non può pertanto intervenire in rapporti fra privati, né effettuare perizie tecniche e non ha poteri di coercizione. Non può inoltre mai intervenire:
- su atti meramente politici;
- su atti gia' davanti all'autorità' giudiziale civile, amministrativa, tributaria, penale;
- in materia di pubblico impiego, di accordi sindacali ne' di lavoro in generale;
- su richieste dei consiglieri od amministratori direttamente dipendenti;
- per annullare, riformare o sanzionare direttamente in relazione ad atti amministrativi.
L'istituto del Difensore Civico è in definitiva finalizzato a restituire ai cittadini fiducia nell'attività amministrativa e, nel contempo, a garantire loro una tutela assai importante, poiché non solo "alternativa" rispetto ai rimedi giurisdizionali ed amministrativi, ma addirittura in essi non rinvenibili e , quindi, "esclusiva". Il ruolo del Difensore Civico è solo di "mediazione", di raccordo fra Pubblica Amministrazione e cittadino tanto che è definito da molti come "magistratura di persuasione", o con "meri poteri di persuasione". Il Difensore Civico non deve essere un uomo di partito, è pertanto scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa; non è un referente di questa o quella " corrente politica", deve possedere soltanto competenza e un grande rigore morale. |
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